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D.I.U.

Il diritto internazionale umanitario costituisce una parte speciale del diritto internazionale (diritto che regola i rapporti fra gli Stati), ed è volto essenzialmente alla protezione delle vittime della guerra e a circoscriverne gli effetti disumani. Esso è composto da un insieme di regole, codificate nelle Convenzioni  e nei Protocolli applicabili durante i conflitti armati, internazionali e non (le guerre civili). Esistono inoltre un considerevole numero  di regole di diritto consuetudinario che legano tutti gli Stati e le parti in un conflitto armato.
Le norme del diritto internazionale umanitario dei conflitti armati possono essere suddivise in due grandi categorie:
- la prima costituita dalle norme protettive  che  tutelano le vittime dei conflitti ossia quelle persone che non partecipano o non partecipano più  alle ostilità (feriti e malati, naufraghi, prigionieri di guerra, popolazione civile). Costoro sono protetti da un’intera Convenzione di Ginevra o da diverse norme dei due Protocolli Aggiuntivi del 1977. Rispetto e protezione vengono garantite a queste persone che sono “al di fuori” delle ostilità;
- la seconda categoria di norme è quella relativa alla condotta delle ostilità. Tali norme  si propongono in qualche misura di disciplinare in senso umanitario le operazioni militari e i combattenti operando in due direzioni:
a) vietare l’impiego di taluni mezzi e metodi di combattimento, cioè porre il divieto per specifiche armi (es.mine antipersona)  o i modi di combattimento (es. perfidia);
b) porre dei limiti alla gestione delle ostilità. Nell’ambito dell’uso della violenza bellica con mezzi e metodi di combattimento leciti, sono fissate delle norme che tendono a limitare i danni incidentali alla popolazione civili e ai beni di carattere civile (precauzioni nell’attacco, prima di lanciare l’attacco e durante l’esecuzione dello stesso).
Si evidenziano così a fianco del principio umanitario sopra espresso (protezione e rispetto) gli altri principi cardine del DIU, ossia  il principio della limitazione dei mezzi e dei metodi di combattimento e il principio di distinzione. Esso pone l’obbligo di dirigere le operazioni solo contro obiettivi militari e vieta gli attacchi diretti contro la popolazione civile  e i beni di carattere civile.
Il diritto internazionale umanitario nasce con la I Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti e malati in campagna (22 agosto 1864): primo storico tentativo di porre delle regole alla guerra. Questo documento segna una svolta in quanto delinea il riconoscimento di specifiche  figure destinate al soccorso neutrale  ed imparziale dei feriti  e riconosce loro una particolare protezione fornita da un nuovo emblema  che nella storia assumerà il simbolo dell’umanità: una croce rossa in campo bianco.
I principi della Convenzione di Ginevra del 1864 sono riconfermati ed ampliati della "Dichiarazione internazionale concernente le leggi e gli usi della guerra", ripresi poi nei testi dell'Aja del 29 luglio 1899, nei quali viene adottata, tra l'altro, una convenzione per l'adattamento dei principi sottoscritti nel 1864 alla guerra marittima. 

Una serie di convenzioni relative ai conflitti armati - guerra terrestre, marittima, neutralità, ecc. - viene adottata all'Aja il 18 ottobre 1907. 

La prima guerra mondiale evidenzia le lacune delle norme fino ad allora formulate e nel 1925 viene approvato il Protocollo  relativo al divieto di utilizzo dei gas asfissianti e tossici .
Nel 1929 vengono adottate la  Convenzione per il trattamento dei prigionieri di guerra, e una nuova revisione della Convenzione relativa ai feriti e malati  delle forze armate in guerra.

 Durante la seconda guerra mondiale la sorte delle persone coinvolte nelle ostilità, ed in particolare della popolazione civile, è tragica. Alla fine del conflitto si avverte fortemente l'esigenza di rivedere le convenzioni vigenti e nel 1946, convocata dal Consiglio Federale Svizzero, su iniziativa del CICR, si riunisce a Ginevra una Conferenza diplomatica che, il 12 agosto 1949, adotta quattro convenzioni. Regole precise proteggono gli internati civili, i diritti e i doveri di una Potenza occupante sono chiaramente stabiliti, sono vietate le rappresaglie e le deportazioni.
    •    Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna;
    •    Convenzione di Ginevra per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate su mare;
    •    Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra;
    •    Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.
Con queste gli Stati firmatari si impegnano a curare amici e nemici senza alcuna distinzione, a rispettare l'essere umano, la dignità della donna, i diritti della famiglia, i costumi, le convinzioni religiose, a vietare trattamenti disumani o degradanti, la cattura di ostaggi, gli stermini, la tortura, le esecuzioni sommarie, il saccheggio, gli atti di violenza e la distruzione indiscriminata dei beni privati. 

I delegati del Comitato Internazionale della Croce Rossa vengono autorizzati a visitare i campi di prigionieri di guerra, gli internati e ad intrattenersi con i detenuti senza testimoni. 

Il 4 maggio del 1954 viene adottata all'Aja una "Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato". Il 10 dicembre del 1976 le Nazioni Unite adottano una "Convenzione sul divieto di utilizzare tecniche di modifica dell'ambiente naturale per scopi militari o per qualsiasi altro scopo ostile". 

Nel 1977, una nuova Conferenza Diplomatica adotta due "Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949" destinati appunto a completare le norme di protezione previste dalle quattro Convenzioni di Ginevra.
    •    Il I Protocollo ne estende il campo di applicazione e di controllo, identificando meglio il personale ed il materiale sanitario e meglio assicurando la protezione della popolazione civile dagli effetti delle ostilità nei conflitti armati internazionali.
    •    Il II Protocollo si preoccupa della protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali mediante una serie di disposizioni destinate ad assicurare la tutela dei feriti, dei malati e della popolazione civile in generale e, in particolare, dei civili privati della libertà.
Il 10 ottobre del 1980 viene adottata a Ginevra una "Convenzione sul divieto e la limitazione dell'impiego di talune armi classiche" che possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato. A questa seguiranno negli anni successivi quattro protocolli aggiuntivi relativi al divieto di utilizzo di svariate armi tra cui le armi laser accecanti e le armi chimiche .
Nel 1997 viene firmata la Convenzione di Ottawa sulle mine antipersona.
Nel 1998  viene firmato lo Statuto di Roma relativo alla costituzione della Corte Penale Internazionale.
Nel 2003  viene approvato il Protocollo relativo ai resti esplosivi di guerra.
Nel 2006 gli stati si accordano sul III Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra relativo all’emblema del Cristal Rouge.
Nel 2008 Convenzione  sulle armi a grappolo.
La maggior parte dei trattati di Diritto internazionale umanitario pone a carico degli Stati che ne sono parte non solo l’obbligo di osservare e di far osservare le norme in essi contenute, ma anche quello di darne la più ampia diffusione , tanto tra le Forze Armate, quanto tra la stessa popolazione. La diffusione del Diritto Internazionale umanitario è quindi un compito di fondamentale importanza sia dei Governi, sia del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che impegna il CICR, la Federazione Internazionale  e tutte le Società Nazionali.